Art. 4.
(Successione).

      1. In tema di successione, se nulla è stabilito diversamente nell'accordo costitutivo di cui all'articolo 2, la posizione dei contraenti l'unione di fatto è regolata dalle norme vigenti in materia di successione del coniuge.
      2. In ogni caso, in materia di successione sono fatti salvi i diritti degli eredi legittimi di entrambi i contraenti di una unione di fatto.